COSA PREVEDE E COME FUNZIONA
IL SUPER ECO-BONUS 110%
Far ripartire l’edilizia residenziale dopo il lockdown, attraverso una maxi agevolazione che punta sulla riconversione green degli edifici. È l’obiettivo del cosiddetto SUPER ECO-BONUS, il credito d’imposta al 110% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli immobili tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, detraibile dalle tasse nell’arco dei successivi 5 anni. La manovra contenuta nell’articolo 128 del “decreto Rilancio” riguarda interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici o a ridurre il rischio sismico e quelli che prevedano l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Il DL 34/2020, cosiddetto «Decreto Rilancio», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
19 maggio 2020, introduce l’agevolazione fiscale più alta finora concessa nel panorama degli incentivi sotto forma di detrazione dall’imposta. Se già la legge di bilancio (L.160/2019) aveva introdotto un’ importante novità con il «bonus facciate», consistente in una detrazione del 90%, il Decreto Rilancio apre ora ad una detrazione del 110%, fruibile in relazione a taluni interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico. La stessa norma contiene anche il «sismabonus», riguardante gli interventi per la riduzione del rischio sismico.
E’ previsto appunto l’innalzamento della detrazione fino al 110% anche per il cosiddetto «sismabonus», sempre in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetta inoltre una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Queste disposizioni di favore si applicano agli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, mentre sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (peraltro già oggi esclusi dal «sismabonus»).
Ebbene, la detrazione è ora potenziata e precisamente:
- E’ innalzata fino al 110%, rispetto alle precedenti aliquote, che andavano dal 50% al 65%, con possibilità di innalzamento fino all’85% per alcuni interventi antisismici sul condominio;
- E’ recuperabile in 5 anni: il contribuente ripartisce la detrazione in cinque quote annuali di pari importo, anziché nei consueti dieci anni;
- Può essere ceduta ad altri soggetti o trasformata in uno sconto in fattura, realizzando in definitiva la possibilità di eseguire l’intervento senza esborso finanziario;
Più nello specifico, il testo del decreto prevede diversi casi in cui dovranno rientrare questi lavori. Il primo riguarda l’isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache verticali e orizzontali che costituiscono l’involucro dell’edificio. L’importo massimo è fissato a 60 mila euro, da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari del palazzo.
Il secondo caso riguarda invece la sostituzione di impianti di riscaldamento già presenti con quelli centralizzati, che comprendano anche la climatizzazione o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici. Il limite di spesa è di 30 mila euro, di nuovo moltiplicato per le abitazioni del condominio.
ALCUNE DOMANDE FREQUENTI:
POSSO GIA’ USUFRUIRE DEL SUPER ECO-BONUS 2020?
Il decreto rilancio deve essere ancora convertito in legge e il Parlamento ha tempo fino al 19 Luglio 2020 per farlo, essendo uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio 2020 e da quando sarà convertito in legge dovremo attendere l’Agenzia dell’Entrate che a sua volta ha 30 giorni di tempo per emanare le direttive. Pertanto presumibilmente gli interventi di riqualificazione energetica non potranno iniziare prima di Settembre-Ottobre 2020.
QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI INTERVENTI AGEVOLATI AL 110%?
Innanzitutto vi è necessariamente bisogno di un tecnico abilitato per certificare l’intervento, che dovrà eseguire una valutazione della classe energetica di appartenenza dell’immobile, individuare gli interventi necessari per migliorarla e successivamente certificarne il miglioramento. La norma è piuttosto chiara riguardo le responsabilità del tecnico, infatti in caso di dichiarazione mendace egli sarà ritenuto responsabile penalmente ed economicamente con una multa che va dai 2.000 ai 15.000 euro, sempre nel testo è riportato che egli dovrà stipulare una polizza assicurativa da almeno 500.000 euro.
I vincoli e i requisiti fondamentali che dovranno avere per oggetto gli interventi sono:
- L’intervento dovrà avvenire su più del 25% della superficie disperdente;
- Si dovrà ottenere a fine lavori il miglioramento di 2 CLASSI energetiche dell’edificio; da dimostrare attraverso l’Ape (l’attestato di Prestazione Energetica) dell’abitazione;
- I materiali utilizzati dovranno rispondere ai criteri cosiddetti CAM (criteri ambientali minimi).
CHI POTRA’ BENEFICIARE DEL SUPER ECO-BONUS 2020?
La platea dei beneficiari è stata molto ridotta rispetto a quanto accade con le detrazioni per Eco-bonus e Ristrutturazione edilizia.
Potranno beneficiarne i seguenti soggetti:
- Le persone fisiche e non le aziende o altre attività commerciali;
- Le persone fisiche purché l’abitazione oggetto dell’intervento sia la prima casa adibita ad abitazione principale;
- Sono escluse le seconde case almeno che si intenda un appartamento sito all’interno di un condominio, ma in questo caso dovrà essere l’intero condominio a riqualificare l’edificio;
- Sono esclusi gli interventi che riguardano la riqualificazione dei singoli appartamenti situati all’interno del condominio;
- Sono escluse le nuove costruzioni;
COME FACCIO A RAGGIUNGERE I REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO DI RILANCIO?
Nel caso di abitazione unifamiliare dal momento che è il singolo proprietario a decidere è piuttosto facile, infatti con l’aiuto di un tecnico posso individuare la classe energetica di appartenenza e attraverso alcuni calcoli individuare gli interventi necessari per migliorare almeno di 2 classi.
Diverso è il discorso legato a chi ha un’abitazione all’interno di un condominio, in questo caso è necessario che i lavori di efficientamento energetico riguardino l’intero involucro. Pertanto dovrà essere convocata un’assemblea straordinaria e ottenere la maggioranza + 1. Tutt’altro che semplice tenendo in considerazione che vi è un limite temporale per riqualificare l’edificio, dato che la detrazione è ammessa solo per i lavori effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
COME POSSO DETRARRE LE SPESE SOSTENUTE PER L’ECO-BONUS 2020? POSSO RICHIEDERE LO SCONTO IN FATTURA?
Per usufruire della detrazione, i lavori così come i pagamenti, dovranno essere effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. La detrazione avverrà in 5 anni, suddivisa in 5 quote annuali di pari importo attraverso la detrazione sull’Irpef.
Il soggetto che esegue i lavori pertanto può beneficiare della detrazione del 110% calcolata sulle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con riparto della detrazione in cinque quote annuali. In questo caso, il contribuente
«recupererà» l’intero importo speso (anzi di più, il 110%), nei cinque anni successivi (nelle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate a partire dal 2021).
ad esempio
- Anno 2020 Sostenimento dell’intervento 30.000,00
- Anno 2021 Recupero detrazione dall’imposta 6.600,00
- Anno 2022 Recupero detrazione dall’imposta 6.600,00
- Anno 2023 Recupero detrazione dall’imposta 6.600,00
- Anno 2024 Recupero detrazione dall’imposta 6.600,00
- Anno 2025 Recupero detrazione dall’imposta 6.600,00
Naturalmente, l’interessato dovrà verificare di avere un’imposta “capiente”, ovverosia di avere un reddito imponibile di importo tale per cui l’imposta dovuta sia sufficiente ad assorbire la detrazione 110% nonché eventuali altre detrazioni: in caso contrario, il beneficio andrebbe “perso”, in tutto o parzialmente.
Tuttavia all’interno del comma 121 è previsto che il committente può cedere il suo credito ad un terzo, tale opportunità si è resa necessaria in quanto per riqualificare un edificio sono necessari diverse spese da sostenere e trattandosi di una detrazione e non di un rimborso il committente molto probabilmente non avrebbe la capienza necessaria per poter detrarre l’intero importo.
Il decreto prevede che il committente possa cedere il credito ad un fornitore, ad una Esco (così come accade oggi con la cessione del credito al 50%), banche o altri istituti finanziari. In questo modo il cliente ha l’opportunità di eseguire i lavori di riqualificazione senza tirare fuori 1 euro.
Attenzione, resta ancora poco chiara se i soggetti individuati dallo Stato accetteranno e soprattutto con quali modalità concederanno questa opportunità al fornitore o al cliente finale. Tuttavia all’interno del testo si evince che qualora l’Agenzia dell’Entrate riscontri e dimostri che il committente non abbia i requisiti necessari sarà ritenuto direttamente responsabile, anche se l’accertamento è successivo alla data di cessione del credito.
Dunque, il nuovo anno si apre imponendo limiti rigidi allo sconto immediato in fattura, che potrà essere richiesto soltanto per i lavori condominiali il cui importo è pari o superiore a 200.000 euro.
Un vincolo importante, che cancella la possibilità di ottenere lo sconto in fattura per i contribuenti che effettuano lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) o di riduzione del rischio sismico (sismabonus) di minore portata e su singole abitazioni.
Non viene modificata la modalità per usufruire dello sconto in fattura da parte del condominio, che invece della detrazione può scegliere lo sconto di pari ammontare sul corrispettivo dovuto.
Il fornitore dovrà anticipare il contributo, che gli sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Naturalmente tale opzione dovrà essere concordata con il fornitore: si può presumere che tale strada sarà percorribile solo con soggetti sufficientemente forti finanziariamente o comunque ben strutturati dal punto di vista finanziario.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Quanto alla via della cessione del credito, essa potrà avvenire a favore del soggetto che esegue i lavori, anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
In entrambi i casi, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, a cura di un soggetto a tal fine abilitato (intermediari per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, tra i quali gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro). I consulenti al fianco del contribuente avranno dunque un ruolo importante nell’applicazione degli incentivi, dalle valutazioni circa le varie opzioni per massimizzare il beneficio fiscale e finanziario all’esecuzione dei necessari adempimenti.
Si tratta senza dubbio di un’opportunità molto interessante: guardando agli importi, basti pensare ad un condominio composto da 50 unità immobiliari, per il quale la base di calcolo della detrazione può arrivare a 3 milioni di euro (60 mila x 50 unità)
SONO ANCORA IN VIGORE LE DETRAZIONI PER ECO-BONUS E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AL 50%?
Assolutamente si. Le detrazioni sono confermate almeno fino al 31 Dicembre 2020 e anche le modalità di applicazione sono rimaste invariate. Il periodo di recupero fiscale è di 10 anni, in pratica il 5% annuo.
Inoltre nel caso dell’ Ecobonus è possibile cedere il credito ad una Esco e quindi risparmiare immediatamente sulla spesa.
Il limite massimo di detrazione per le spese per Ecobonus è di 60.000 euro. Mentre per Ristrutturazione Edilizia è di 96.000 euro.
COME FACCIO PER OTTENERE LA DETRAZIONE ECO-BONUS 2020 DEL 110% SE VOGLIO CAMBIARE GLI INFISSI?
Sicuramente “non posso cambiare le finestre gratis” come qualcuno ha annunciato. Infatti la sola sostituzione degli infissi non dà diritto al Super Eco-bonus, se è vero che cambiando le finestre si migliora notevolmente l’efficientamento energetico dell’immobile, esso deve avvenire contestualmente ad almeno 1 dei seguenti interventi:
– Realizzazione di un cappotto termico o sostituzione della caldaia a condensazione, caldaia a pompe di calore.
Aggiungiamo che le spese detraibili con il super eco-bonus sono quelle attualmente detraibili con l’eco-bonus e quindi infissi, avvolgibili, zanzariere, persiane in alluminio, frangisole, porta d’ingresso e porta per garage se coibentate all’interno etc. Mentre sono esclusi gli interventi che rientrano attualmente con il bonus sicurezza come le grate, persiane e portoni in ferro.
Qui di seguito degli esempi per capire meglio come ottenere il Super Eco-bonus 2020 anche sostituendo gli infissi e/o installando le schermature solari.
Cappotto termico per condominio e abitazione unifamiliare:
Sia per un condominio che per un’abitazione unifamiliare con un cappotto di 10 cm insieme alla sostituzione di infissi se mi trovo in una classe energetica bassa come G,F, E,D riesco quasi sicuramente a fare il famoso salto di 2 classi.
Quindi la realizzazione di un cappotto quasi sempre mi dà diritto al Super Eco-bonus se realizzato sull’intero edificio o in gran parte di esso (almeno il 25% dell’edificio secondo il testo).
Sostituzione Pompe di Calore per Condomini:
Se il mio appartamento situato all’interno di un condominio ha un impianto di riscaldamento autonomo devo tornare ad uno centralizzato!
Infatti fino ad un condominio di 4 o 5 piani per un max di 15 appartamenti partendo da una classe energetica F o G con un impianto centralizzato e l’installazione di pompe di calore contestualmente alla sostituzione degli infissi molto probabilmente avrò diritto alla super detrazione, nel caso in cui questi 2 interventi non bastassero potrò installare un impianto fotovoltaico.
Sostituzione caldaia e installazione pompe di calore per abitazione unifamiliare:
Nel caso di un’abitazione unifamiliare forse potrebbe bastare la sostituzione di una caldaia contestualmente all’installazione di infissi molto performanti se mi trovo in una classe molto molto bassa. Altrimenti potrò anche in questo caso installare un impianto fotovoltaico o di microgenerazione.